Spesso attribuiamo alla parola congedo un significato poetico, di addio, di commiato, mentre qualche volta ne ha uno po’ più prosaico, di cessazione di un servizio, come quello militare, ad esempio; in ambito giuslavoristico, tuttavia,  questa parola può assumere un significato meno definitivo perché identifica un’assenza dalle caratteristiche e dalle motivazioni particolari, una breve pausa, una parentesi lavorativa. I lavoratori subordinati, infatti, possono beneficiare in alcuni casi di periodi più o meno lunghi di assenza dal lavoro, con conseguente astensione dall’obbligo di prestare attività lavorativa, usufruendo di permessi o periodi di aspettativa espressamente regolamentati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. La peculiarità, in questi casi, è che il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e talvolta anche a un trattamento retributivo, al riconoscimento dell’anzianità di servizio e all’accreditamento figurativo della contribuzione ai fini pensionistici. Senza entrare troppo nel dettaglio, proviamo a rispondere alle domande più frequenti.

Quali sono i principali tipi di congedo?

Quelli più comuni sono:

  • il congedo matrimoniale
  • quello per motivi medici e sanitari
  • il congedo per motivi personali
  • quello legato allo svolgimento di cariche pubbliche, elettive e attività sociali
  • il richiamo alle armi e, infine, quello previsto per le donne vittime di violenza

E il congedo parentale?

È un tipo di astensione dal lavoro legato al periodo successivo alla gravidanza e al parto, quindi diverso dal congedo di maternità o di paternità. Ai genitori con figli di età fino a 12 anni il legislatore riconosce la facoltà di assentarsi dal lavoro  per un ulteriore periodo rispetto al congedo obbligatorio, definito appunto congedo parentale, parzialmente retribuito e fruibile sia in via continuativa che in ore o in periodi frazionati.

C’è differenza tra un congedo e un’aspettativa?

Di fatto, l’aspettativa è una forma di congedo, non necessariamente legata a un evento e generalmente regolamentata dalla contrattazione collettiva di riferimento. Potrebbe essere anche frutto di un accordo tra le parti, tuttavia, in quest’ultimo caso scatterebbe comunque l’obbligo della copertura contributiva a carico del datore di lavoro qualora il motivo della richiesta non fosse tra quelli previsti dal c.c.n.l. Ad esempio, nel contratto collettivo del Terziario è previsto che il lavoratore possa richiedere un’aspettativa non retribuita per una malattia o un infortunio che si protraggano oltre il c.d. periodo di comporto (periodo di durata massima della conservazione del posto di lavoro), a causa di un evento morboso.
Nel settore dell’Edilizia artigiana, invece, può essere concesso un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità contributiva, purché tutto ciò venga comunicato anche alla Cassa Edile.
Infine, nell’ambito del Lavoro domestico è piuttosto frequente concedere ai lavoratori periodi di aspettativa non retribuita, insieme a periodi coperti dalle ferie, al fine di consentire soprattutto ai lavoratori stranieri di soggiornare nei loro paesi di origine per un periodo più lungo quando le ferie maturate non siano sufficienti ad assicurarglielo.

Il congedo matrimoniale può essere richiesto sia per il rito civile che per quello religioso? Se ne può usufruire più di una volta?

I lavoratori dipendenti hanno diritto alla fruizione di un congedo retribuito solo in occasione del matrimonio avente validità civile nel nostro ordinamento, compreso il caso dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Inoltre, possono usufruirne più volte nell’arco della vita lavorativa, come ad esempio nel caso di vedovi o divorziati che convolino a nuove nozze.

Quali sono i motivi medici e sanitari per i quali è possibile concedere un periodo di congedo? In questi casi sono sempre retribuiti?

La legge riconosce ai lavoratori dipendenti  la concessione di aspettative di questo tipo in presenza di situazioni particolari e a causa dell’importanza sociale dello stato di malattia.  Ad esempio, i tossicodipendenti (e loro familiari) possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita, della durata massima di tre anni, al fine di prendere parte o concorrere a programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi sanitari della ASL. Anche ai lavoratori disabili gravi e ai loro familiari, in presenza di determinate condizioni, vengono concessi permessi retribuiti o congedi per la cura e l’assistenza del disabile. Infine, c’è il congedo straordinario che può essere richiesto dai lavoratori dipendenti di familiari di persona gravemente disabile, della durata massima complessiva di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente, con diritto a un’indennità economica a carico dell’Inps e all’accredito della contribuzione figurativa.

Cosa s’intende per ‘familiare in questi casi?

Sono i familiari parenti o affini entro il terzo grado (genitori, nonni, nipoti, fratelli, zii…). Restano esclusi, ad esempio, i cugini (4° grado), i figli di cugini (5° grado) e i figli di figli di cugini (6° grado), quand’anche fossero gli unici parenti rimasti.

Il congedo per motivi personali è retribuito?

Non è retribuito e anche in questo caso non può superare i due anni nell’arco della vita lavorativa del richiedente. I gravi motivi per i quali può essere richiesto sono sostanzialmente le necessità familiari legate al decesso di un parente o affine entro il 3° grado, situazioni di grave disagio personale nelle quali si trovi il dipendente stesso e che non sono riconducibili alla malattia, patologie acute o croniche che abbiano colpito un proprio familiare e che richiedano un’assistenza continuativa, ecc. A differenza di quello per motivi medici e sanitari, in questo caso è il datore di lavoro che può concedere o meno, rinviare o meno il periodo di aspettativa non retribuita richiesto, anche se il diniego dovrà essere opportunamente motivato dallo stesso. Ad esempio, un lavoratore assunto in sostituzione di un altro dipendente in congedo potrebbe vedersi negare l’aspettativa richiesta, quand’anche non retribuita.

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Quanto ai congedi per cariche pubbliche, elettive e attività sociali, si tratta di quelli concessi ai dipendenti eletti membri del Parlamento o nelle Assemblee regionali, agli eletti nelle amministrazioni locali, ai lavoratori nominati giudici popolari, ai partecipanti alle operazioni elettorali, ai volontari della protezione civile e ai richiamati al servizio militare per qualunque esigenza delle Forze armate.  Per ognuno di questi casi c’è un’apposita normativa di riferimento tesa a garantire la conservazione del posto di lavoro, l’esercizio di queste pubbliche funzioni e attività, le indennità e/o i rimborsi spettanti ai lavoratori e ai datori di lavoro, la contribuzione figurativa, ecc.
Infine, dal 2015, le dipendenti inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi ai medesimi percorsi e per un periodo massimo di 90 giorni, fruibili e indennizzabili soltanto nei giorni in cui la lavoratrice avrebbe dovuto prestare la sua attività lavorativa.
Ognuno di questi congedi deve essere richiesto nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, non basterà scrivere una semplice richiesta in carta semplice!

 

 

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