Guida in 10 punti per la Domanda assegni familiari

Luglio, tempo di vacanze ma anche di rinnovo della “domanda assegni per il nucleo familiare” da prendere in busta paga!

Eh sì, perché contrariamente ad altri adempimenti cui il lavoratore subordinato deve provvedere nel corso della sua vita lavorativa, magari una volta sola, questo non solo non coincide con l’anno solare (1/1 – 31/12) ma segue i tempi di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e deve essere rinnovata ogni anno poiché potrebbe cambiare la misura dell’assegno o venir meno il diritto a percepirli.

Dunque, per la stragrande maggioranza dei lavoratori subordinati, il mese di luglio di ogni anno si apre la possibilità di presentare o ripresentare l’apposita domanda al proprio datore di lavoro, il quale sulla base dei componenti del nucleo familiare e dei redditi dagli stessi conseguiti nel corso dell’anno precedente, provvederanno ad erogarli a partire dal 1° di luglio e fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Tuttavia, siccome ogni regola ha le sue eccezioni e l’obiettivo di questo breve articolo è quello di fornire alcune indicazioni da ricordare in prossimità di questa scadenza, oppure quando si è in procinto di presentarla per la prima volta, ecco alcune informazioni utili:

  1. non è il datore di lavoro che deve sollecitare il lavoratore a ripresentare la domanda, anche se a onor del vero questo avviene solitamente all’interno delle grandi aziende sia pubbliche che private, ma è il lavoratore a doversi preoccupare della scadenza, se non vuole ritrovarsi con qualche decina di euro in meno in busta paga e una piccola dose di malumore in più;
  2. assegni familiari e detrazioni fiscali per carichi di famiglia non sono la stessa cosa, pertanto non valgono le stesse regole: i primi sono una prestazione di sostegno al reddito, vengono erogati dall’Inps – direttamente o per il tramite del datore di lavoro -, si aggiungono al netto della busta paga e non costituiscono reddito; le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, invece, costituiscono solo un beneficio fiscale che consente al lavoratore di pagare meno imposte, quindi influiscono sul netto della busta paga ma solo in quanto riducono le tasse a carico del lavoratore, non riguardano l’Inps ma il rapporto che il lavoratore, in quanto contribuente, intrattiene con il fisco italiano;
  3. il periodo di validità della domanda degli assegni familiari è sempre dal 1° di luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente, oppure dalla data in cui c’è una variazione nel nucleo familiare (ad esempio, la nascita di un nuovo figlio) che dà diritto alla percezione di assegni familiari in misura diversa, ma sempre fino alla scadenza naturale della domanda stessa, ovvero il 30 giugno;
  4. il periodo indicato al punto precedente non vale per gli operi agricoli a tempo determinato – OTD – perché per essi si fa riferimento all’anno solare e il periodo per inoltrare la richiesta, direttamente all’Inps, è dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, per l’anno solare precedente;
  5. in costanza di rapporto di lavoro solitamente è il datore di lavoro ad anticipare, per conto dell’Inps, gli assegni familiari cui il lavoratore ha diritto; questa regola non vale né per gli operai agricoli a tempo determinato né per i lavoratori domestici, poiché in questi casi il pagamento avviene direttamente da parte dell’Inps;
  6. il nucleo familiare non coincide né con la famiglia di fatto né necessariamente con i conviventi in generale, siano essi partner, figli o altri parenti e affini; rientrano nel nucleo familiare, ai fini della quantificazione della prestazione, il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato – anche in forza di un’unione civile registrata – , i figli ed equiparati fino ai 18 anni ovvero senza limiti di età se disabili, i fratelli, sorelle e nipoti (con gli stessi requisiti dei figli) ma soltanto nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori;
  7. anche i nuclei familiari di apprendisti, lavoratori a chiamata, lavoratori a tempo parziale o a domicilio (da non confondere con i domestici) possono beneficiare degli assegni familiari, anche se in misura diversa; nel caso di lavoratori stranieri aventi lo status di rifugiati politici, possono essere percepiti per loro stessi e per i familiari, anche se questi ultimi risiedono all’estero;
  8. il reddito familiare è costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare, nell’anno precedente il 1° luglio di ciascun anno, ma gli assegni familiari spettano se almeno per il 70% derivano da redditi di lavoro dipendente;
  9. in alcuni casi l’erogazione degli assegni familiari è subordinata all’autorizzazione da parte dell’Inps, autorizzazione finalizzata ad includere nel proprio nucleo familiare determinati soggetti che si trovano in condizioni particolari, ad esempio: figli di genitori separati o divorziati, figli naturali propri e del proprio coniuge, riconosciuti dall’altro genitore (non occorre, invece, se il figlio è stato riconosciuto da un unico genitore), figli nati da un precedente matrimonio sciolto per divorzio, ecc.
  10. gli assegni familiari possono essere richiesti per periodi compresi fino ai cinque anni precedenti, nei limiti della prescrizione quinquennale, ipotesi spesso ricorrente quando il lavoratore “scopre” questo tipo di prestazione di sostegno del reddito dopo qualche anno dall’assunzione.

Infine, qualora il lavoratore non sia in grado di individuare il modello giusto per la compilazione degli assegni familiari (quello per i lavoratori agricoli, domestici o parasubordinati è diverso da quello per i lavoratori subordinati in generale) o non sappia come riempirlo perché all’interno della sua azienda non esiste un ufficio apposito dedito all’amministrazione del personale, può sempre rivolgersi ad un patronato oppure chiedere l’assistenza di un consulente del lavoro o del centro di assistenza fiscale o del professionista presso cui ha presentato la propria dichiarazione dei redditi.

 

 

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