Il tirocinio c.d. extracurriculare, ovvero quello svolto solitamente dopo il conseguimento del diploma o della laurea, nel 2018 e a livello europeo, si è confermato lo strumento privilegiato per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

È considerato, infatti, il percorso migliore, in quanto consente di adeguare l’esigenza formativa e individuale del tirocinante alle prime armi con le esigenze dell’azienda che, dal canto suo, segue dinamiche di mercato fortemente mutevoli, e per questo si deve mantenere al passo con i tempi formando le nuove leve da inserire al suo interno.

Gli elementi che caratterizzano i tirocini di questo tipo, uniti all’apporto che il Consulente del Lavoro – che sia anche Delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro – può offrire nel doppio ruolo di Consulente dell’azienda e di Agenzia per il lavoro a supporto di soggetti in cerca di occupazione, sono i due aspetti di cui ci occuperemo in questo articolo ma, prima ancora, vi invitiamo a visitare la pagina del nostro sito dedicata all’Agenzia stessa poiché il nostro Studio è accreditato come anche a livello regionale ed annovera, tra i suoi soci e collaboratori, alcuni dei Delegati della Fondazione stessa sul nostro territorio.

Le regole che disciplinano i tirocini extra curriculari sono dettate dalle Regioni; questo rende la normativa di riferimento fortemente frastagliata, motivo in più per rivolgersi ad un Consulente del Lavoro  che, se fosse anche Delegato della Fondazione Consulenti per il lavoro, potrebbe accompagnare l’azienda dalla selezione del tirocinante fino agli adempimenti di chiusura di un percorso di tirocinio, percorso che sempre più frequentemente culmina nella stipula di un contratto di lavoro.

A conferma del successo che questo strumento ha ottenuto in tempi recenti, con un picco di maggiore occupabilità proprio nella nostra provincia, citiamo l’articolo pubblicato sul portale di Siena News che vi proponiamo in lettura: Consulenti lavoro: la provincia di Siena fra le migliori per inserimento occupazionale

Con chi e che tipo di tirocinio posso attivare?
Innanzitutto, i soggetti coinvolti in un tirocinio sono tre: il tirocinante, l’azienda ospitante e il soggetto promotore.

Il tirocinio viene attivato in seguito alla stipula di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, mentre il percorso formativo viene definito da un progetto sottoscritto tra l’azienda ospitante e il tirocinante.

La platea dei destinatari è molto ampia e, a livello regionale, periodicamente vengono anche stanziati dei fondi cui le aziende possono attingere per recuperare parte del costo sostenuto.

La Regione Toscana ha istituito due tipologie di tirocini:

  • TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (tipologia A)
  • TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO (tipologia B)

Quanto alle caratteristiche del tirocinante, possono svolgere il periodo di tirocinio non curriculare i soggetti di età non inferiore ai 18 anni.

Ad eccezione dei soggetti disabili e svantaggiati, il destinatario di un tirocinio:

  • non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale
  • non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto
  • non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.

Inoltre, a seconda della tipologia del tirocinio, i soggetti devono avere determinati requisiti:

  • per i tirocini formativi e di orientamento (tipologia A), attivabili entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica, i tirocinanti devono rientrare in una delle seguenti caratteristiche: neo-diplomati, neo-laureati, aver conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale;
  • per i tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro (tipologia B), i soggetti devono avere una delle seguenti caratteristiche: essere disoccupati, oppure beneficiare di uno strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali, essere lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 150/2015, oppure già occupati in cerca di altra occupazione, nel rispetto del limite massimo dell’orario legale di lavoro settimanale.

Entrambe le tipologie di tirocinio possono essere attivate anche con soggetti disabili e soggetti svantaggiati, oppure con cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

La durata va da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei per tutti i soggetti elencati sopra, con alcune eccezioni:  può durare da un minimo di tre mesi fino a dodici mesi per i tirocini di alta specializzazione (per esempio con chi è in possesso di una laurea, specializzazione o abilitazione attinente al percorso di formazione conseguita da non più di 24 mesi), oppure fino a 12 mesi per i soggetti svantaggiati o 24 se disabili.

L’azienda che intende attivare un tirocinio a chi si deve rivolgere?
Sicuramente al proprio Consulente del Lavoro che saprà, a seconda della tipologia di tirocinio da attivare, consigliare la strada migliore al suo cliente sia in termini di costi che di tempi di attivazione.

La normativa regionale prevede, in questo senso, che pur non trattandosi di un rapporto di lavoro, al tirocinante l’azienda dovrà corrispondere un compenso mensile non inferiore a € 500. Parte di questo compenso, in alcuni casi, può essere perfino rimborsato all’azienda attraverso un cofinanziamento regionale.

In alternativa, qualora il tirocinio da attivare non rientri nelle specifiche del bando regionale istitutivo dei fondi, può essere attivato con meno vincoli sia in termini di obblighi di iscrizione o di appartenenza a particolari tipologie di soggetti (per esempio non essere studenti, essere iscritti al centro per l’impiego) attraverso un altro soggetto diverso dai Centri per l’Impiego, tra quelli previsti dalla normativa di settore, tra i quali c’è la Fondazione Consulenti per il lavoro che opera per il tramite dei suoi delegati.

Tutte le aziende possono attivare un tirocinio?
No, ci sono diversi requisiti da soddisfare, principalmente:

  • essere in regola con le norme sul lavoro dei disabili
  • essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
  • non aver effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei 36 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio (fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni provinciali più rappresentative)

Quanti tirocini si possono attivare?
Per i datori di lavoro privati, il numero dei tirocini contemporaneamente in essere deve essere proporzionato alle dimensioni dell’azienda ospitante nelle seguenti misure:

  • nessun tirocinante se l’azienda non ha dipendenti a tempo indeterminato (sono previste delle rare eccezioni per settori specifici);
  • un tirocinante per le aziende che hanno da uno a sei dipendenti a tempo indeterminato
  • due tirocinanti in aziende che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato
  • nella misura del 10% dell’organico in aziende che hanno più di venti dipendenti a tempo indeterminato.

E allora, forza!
Se siete interessati e volete approfondire l’argomento, sapete a chi rivolgervi.


Foto di Selver Učanbarlić da Pixabay

 

 

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