E’ tempo di ferie, o forse no?

 “♪Vacanze tanto sognate, ma finalmente arrivate!♫”

Conosciamo tutti (o quasi) le parole di questa canzone di Max Pezzali, un invito a festeggiare, già nel lontano 2001, l’arrivo dell’ennesima lunga e calda estate. È con questa stagione che arrivano, di solito, le tanto agognate quanto desiderate ferie: che siano al mare o in montagna, all’insegna dell’avventura o del relax, è quello il momento in cui molti lavoratori possono godere un meritato riposo.

Insomma, dicevamo, è proprio tempo di ferie! O forse, questa volta… no?

Chi mai avrebbe immaginato, infatti, che quest’anno avremmo dovuto fare i conti con il famigerato Covid-19? Probabilmente nessuno. Eppure, anche in questa giornata di luglio, siamo nuovamente a riflettere su quanto il Coronavirus abbia condizionato le nostre vite: quelle di aziende che, di punto in bianco, hanno dovuto chiudere le porte delle loro attività o quelle di dipendenti che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati sospesi e a casa, in cassa integrazione.  Per non parlare di quelle di noi  professionisti costretti, giorno dopo giorno, da cinque mesi ormai  a leggere, studiare e approfondire leggi, circolari, regolamenti, articoli di giornale e riviste, per poi mettere in pratica e attivare gli strumenti necessari ai nostri clienti per “restare a galla” in questa surreale situazione emergenziale.

Può sembrare strano ai più, eppure l’emergenza sanitaria, o meglio, la cassa integrazione, ha condizionato la maturazione delle ferie e tutta la normativa che la regola. Ma a questo punto, perché non provare a spiegare in modo più dettagliato l’importanza di questo istituto così tanto amato… e, perché no, anche analizzare con qualche esempio come il Coronavirus abbia rovinato i piani di tanti di noi?

Anzitutto, va ricordato che l’art. 2109 del Codice Civile prevede che il prestatore di lavoro abbia diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, non inferiore a quattro settimane: salvo diversa previsione da parte dei contratti collettivi, tale periodo dovrebbe (anche se la parola corretta è deve) essere goduto per almeno due settimane nell’anno di maturazione. E le due settimane restanti? Quelle (e le eventuali settimane previste in più dai vari C.C.N.L.), vanno godute entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Naturalmente, qualora non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie nell’anno di maturazione per cause imputabili esclusivamente al lavoratore (ad esempio assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, ecc…), il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile.

Il periodo di ferie è definito, in gergo, come “irrinunciabile” in quanto serve ai lavoratori subordinati a reintegrare le proprie energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa. Ciò spiega come mai, in più occasioni, anche la Corte di Cassazione abbia sottolineato la natura risarcitoria dell’indennità per ferie non godute – addirittura, il datore di lavoro che contravviene a tale norma, non permettendo ai propri dipendenti di fruire di almeno due settimane di riposo nell’anno, rischia una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

I giorni di ferie spettanti ad ogni singolo lavoratore vengono calcolati considerando l’effettiva prestazione di lavoro, durante un periodo di dodici mesi. Questo significa che se un dipendente ha iniziato a lavorare oppure cessa il suo rapporto di lavoro in corso d’anno, che si tratti di un contratto a termine oppure a tempo indeterminato, la maturazione delle sue ferie sarà riproporzionata all’effettivo servizio prestato. In generale, è sempre buona norma ricordare che:

  • ogni mese di servizio prestato, dà diritto alla maturazione di un dodicesimo del periodo annuale di ferie;
  • le frazioni di mese di almeno 15 giorni, danno diritto alla maturazione mensile piena delle ferie (ricordiamoci anche che la maturazione delle ferie può avvenire in giorni od in ore, ed in quest’ultimo caso, in base alla percentuale dell’orario part time di ogni prestatore la maturazione delle ferie è condizionata e proporzionata alla situazione del singolo).

Come dicevano poco sopra, le ferie maturate sono un diritto irrinunciabile, dunque è inammissibile sottoscrivere un accordo tra le parti ove si dichiari che il dipendente rinuncia volontariamente alle proprie ferie, ad esempio, in cambio della retribuzione equivalente e questo proprio perché le ferie non sono monetizzabili in costanza di rapporto di lavoro.

Attenzione: rileggiamo l’ultima frase suddetta: le ferie non sono monetizzabili in costanza di rapporto di lavoro. Ebbene, c’è solo un caso in cui è possibile monetizzare le ferie e sono le ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ma cosa succede se, al contrario, in sede di cessazione del rapporto di lavoro il dipendente ha fruito di ferie in anticipo, magari perché ne aveva bisogno e il datore di lavoro gliele ha concesse prima che venissero maturate effettivamente?

In questo caso il datore di lavoro è tenuto a effettuare una trattenuta sulla busta paga del dipendente, proprio perché si è visto retribuito anticipatamente delle ferie non ancora maturate. Dunque, è piuttosto chiaro a questo punto che la maturazione delle ferie vada di pari passo con lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ma cosa accade, d’altro canto, se la prestazione viene sospesa, per cause sia dipendenti che indipendenti dalla volontà del lavoratore?

Un esempio lampante è proprio quello della cassa integrazione a zero ore, fenomeno ovviamente involontario che colpisce il prestatore di lavoro, ma durante il quale la maturazione delle ferie si blocca. Diverso è il caso in cui la prestazione resa sia sospesa solo parzialmente, ovvero durante la cassa integrazione ad orario ridotto: in quel caso, la maturazione sarà riproporzionata alle ore di lavoro prestate. Il Ministero del lavoro ha infatti chiarito che nel caso di lavoratore in cassa integrazione ad orario ridotto, si debba procedere alla maturazione del diritto alle ferie in proporzione alle ore lavorate, in considerazione del fatto che si tratta “sempre di periodi lavorativi effettuati anche se ridotti”, quindi dove la prestazione ha influenzato la condizione psicofisica del prestatore.

Altri casi in cui la maturazione delle ferie si interrompe è durante l’astensione facoltativa di maternità, durante la malattia del bambino, in caso di sciopero del dipendente, ed in aspettativa non retribuita. Cosa diversa, invece, vale per la malattia insorta prima dell’inizio del periodo di ferie, che non incide sulle ferie stesse. Possono, al riguardo verificarsi le seguenti casistiche:

  • in caso di ferie programmate, il lavoratore deve essere considerato in malattia fino a completa guarigione e resta integro il suo diritto di fruire delle ferie in un momento successivo;
  • se il lavoratore guarisce durante le ferie, una volta cessata la malattia egli godrà delle ferie restanti, salvo recuperare successivamente quelle non utilizzate. Nel caso di insorgenza dello stato di malattia durante le ferie, il lavoratore, per modificare la natura della sua assenza, deve osservare tutti gli adempimenti previsti dalla prassi amministrativa, di cui vi abbiamo parlato in un nostro articolo precedente.

Ma le ferie, delle quali abbiamo citato natura risarcitoria e retributiva, che rapporto hanno con la contribuzione?

Ribadendo nuovamente che la fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile, un qualsiasi patto contrario è nullo e da ciò ne consegue le ferie non possono essere sostituite con la relativa indennità. Per quanto riguarda il termine di 18 mesi entro il quale completare la fruizione delle 4 settimane di ferie annuali, nello specifico, la contrattazione collettiva può prolungarlo. In ogni caso, la contrattazione non può rinviare il godimento delle ferie oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata. Infatti, se tale periodo restante non viene fruito entro il termine utile, ovvero entro il 30 giugno dell’anno e mezzo successivo alla maturazione, scatta automaticamente il pagamento anticipato dei contributi sulle ferie non godute, salvo il recupero dei contributi stessi al momento del godimento effettivo.

E del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore per la scelta delle ferie cosa possiamo dire?

Generalmente è il datore di lavoro che all’inizio dell’anno stabilisce il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle ferie, che potranno essere fruite in forma di ferie collettive, cioè contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori, o in forma di ferie individuali. E’ del datore di lavoro, infatti, il potere organizzativo e direttivo dell’impresa. La concessione delle ferie individuali non deve comunque essere arbitraria ma serve sempre una mediazione tra le esigenze dell’impresa e del lavoratore. Inoltre, generalmente, la fruizione delle ferie ha carattere continuativo, sebbene sia demandata alla contrattazione collettiva la possibilità di frazionarle nel corso dell’anno.

Diciamo che sicuramente questo articolo lo avremmo voluto leggere con il cuore più leggero, in un momento forse più favorevole all’economia del nostro Paese e forse più sereno per le vite di tutti noi. Eppure, è venuto bene scriverlo ora, cercando di far capire a tutti i nostri lettori la dinamicità dei vari istituti legali e contrattuali.

Facciamo un augurio a tutti voi che ci leggete, con la speranza di vedervi presto tornare in ferie! E per chi è stato più fortunato, beh… Buone vacanze!

 

 

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