Ogni anno il diritto del lavoro italiano si arricchisce di qualche adempimento in più, a volte  necessario,  a  volte meno, ma in ogni caso sufficiente a creare confusione tra gli operatori del settore e, in particolare, tra le imprese e i loro consulenti. Il 2022 è l’anno dell’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali, un nuovo obbligo previsto dall’articolo 13 del d.l. 146/2021 convertito nella  l. 215/2021, entrato in vigore – per amor di precisione –  già a fine 2021. Tuttavia, il susseguirsi di una serie di provvedimenti dedicati al green pass, super green pass e green pass rafforzato lo avevano fatto passare inosservato,  fino a quando una vera e propria ondata di panico ha colpito i destinatari della norma, sommergendo i nostri studi, le nostre linee telefoniche e le nostre caselle di posta elettronica da mille quesiti e dubbi di ogni sorta sul chi-cosa-dove-quando e  perché, ricalcando le ‘5 W’ della tradizione giornalistica anglosassone: Who, What, Where, When, Why . E allora, proviamo a fare un po’ di chiarezza in proposito!

CHI è obbligato a inviare la comunicazione preventiva di cui stiamo parlando?

I committenti che operano in qualità di imprenditori. Di conseguenza, ne rimangono esclusi:
– i datori di lavoro domestico
– i liberi professionisti
– le ONLUS organizzate in forma associativa mentre le cooperative sociali svolgono a tutti gli effetti un’attività considerata imprenditoriale
– le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali
– i partiti politici
– le organizzazioni (ad esempio, le associazioni) culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti  vengano immessi sul mercato a prezzo politico
– le pubbliche amministrazioni

COSA deve essere comunicato?

Il ricorso e l’utilizzo di lavoro autonomo occasionale, impiegando lavoratori inquadrabili nella definizione  dell’articolo 2222 del c. c., ovvero, quando svolgono tali attività saltuariamente e non in forma abituale poiché, in quest’ultimo caso, sarebbero titolari di una partita iva in quanto esercenti un’attività di lavoro autonomo ma con carattere di abitualità e prevalenza.
Sono pertanto esclusi e non devono essere oggetto di questo tipo di comunicazione:
– i collaboratori coordinati e continuativi
– i contratti di prestazione occasionale (ex voucher) e i libretti di famiglia gestiti attraverso il portale dell’Inps
– le attività riconducibili alle prestazioni di natura intellettuale
– il lavoro autonomo occasionale nel settore dello spettacolo, poiché già regolamentato da altra tipologia di comunicazione preventiva
– le consulenze o le attività rese al committente da lavoratori autonomi titolari di partita iva, quand’anche fossero caratterizzate da saltuarietà
– i lavori in somministrazione

DOVE
 e come deve essere indirizzata la comunicazione preventiva riguardante l’utilizzo del lavoro occasionale?

All’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITLI) competente per territorio  rispetto al luogo dove si svolge la prestazione. Per reperire la casella di posta elettronica di riferimento  è necessario consultare la circolare del Ministero del lavoro n. 29 dell’11.1., in particolare l’allegato. Sul come, invece, tramite sms o posta elettronica (come già avviene per il lavoro intermittente o a chiamata) anche se gli applicativi ministeriali non sono stati ancora adeguati a questo nuovo tipo di comunicazione. Deve riportare  i seguenti contenuti minimi:
– dati del committente e del prestatore (ragione sociale e codice fiscale del primo, nome e cognome e codice fiscale del secondo)
– luogo della prestazione
– sintetica descrizione dell’attività svolta
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale (un giorno, più giorni, una settimana, al massimo comunque un mese altrimenti deve essere ripetuta)
– compenso pattuito

QUANDO deve essere inviata la comunicazione?

La norma prevede semplicemente che debba essere inviata prima dell’inizio della prestazione del lavoro occasionale; in ogni caso, prima della data eventualmente risultante dalla lettera di incarico. Ma come fa il committente a sapere quando il lavoratore, che si presume sia dotato di piena autonomia nell’organizzare secondo i suoi tempi, i suoi ritmi  e le sue esigenze, all’interno di un arco temporale predeterminato, se non rivolgendosi al lavoratore stesso? Una delle tante incongruità di questo strumento! Ad ogni modo, Suggeriamo di inviarla almeno un giorno prima della data stabilita anche se, sulla scia di quanto previsto per il lavoro intermittente e anche per i cosiddetti contratti di prestazioni occasionali (ex voucher), forse potrebbe essere sufficiente anche un’ora prima che abbia inizio la prestazione stessa. Meglio non rischiare.

PERCHÉ comunicarlo preventivamente, sono forse  previste delle sanzioni?

L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di monitorare e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali e nell’utilizzo di tale forma contrattuale. Una vecchia storia per la verità, dal momento che riguarda i famosi lavoratori “a ritenuta d’acconto”  quando non  ‘al nero’  salvo poi pagarli operando la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo pattuito per poter scaricare il costo. Purtroppo, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione preventiva è prevista una sanzione da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

Tutto chiaro? Forse no, ma per dubbi o incertezze come sempre ci siamo noi.

 

 

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