Con l’arrivo dell’estate, arrivano anche le vacanze, le famiglie devono organizzare diversamente le loro giornate, le scuole sono chiuse, i bimbi sono a casa e magari anche la colf ha chiesto di andare in ferie, un fattore non trascurabile, visto che anche loro ne hanno diritto!

Chissà perché, invece, nell’immaginario collettivo soprattutto quando si tratta della badante (figura che ha sostituito la balia d’altri tempi, colei che non si allontanava mai, nutriva una vera adorazione per i bimbi, era sempre al seguito della famiglia anche nei luoghi di villeggiatura, garantendo una totale e incondizionata dedizione, rasentando talvolta l’annientamento di se stessa), non dovrebbe mai andare in ferie, perché altrimenti… come si fa?

Benché l’articolo 2243 del c.c., tuttora in vigore, preveda che il lavoratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni, questa previsione normativa è stata successivamente integrata e superata da leggi successive (legge 339/1958 e D.P.R. 1403/1971) e, soprattutto, dalla contrattazione collettiva di settore. In particolare, negli anni ’90 è stato sottoscritto il primo CCNL del settore collaboratori domestici, da allora punto di riferimento per tutti i datori di lavoro domestico, ancorché non aderenti ad alcuna associazione di categoria, nonché dei giudici del lavoro.

L’articolo 18 del CCNL in questione prevede, a proposito del periodo di riposo annuale, che “indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.”.

Declinato, significa che il collaboratore domestico ha diritto a poco più di quattro settimane all’anno (visto che ogni settimana consta di sei giorni lavorativi, escluso il giorno di riposo settimanale).

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che:

  1. a) le ferie siano retribuite, a dispetto della diffusa e assurda convinzione in base alla quale per la colf varrebbe la regola del “se lavori, ti pago; se non lavori, non ti pago”
  2. b) sia il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, a fissare le ferie nel periodo giugno/settembre, salvo diverso accordo tra le parti
  3. c) il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile; questo significa che non è possibile monetizzarle e corrispondere l’equivalente indennità sostitutiva al lavoratore, mensilmente o annualmente, neppure di fronte ad una sua espressa richiesta di pagamento, con conseguente rinuncia al loro godimento
  4. d) non possono essere godute durante i periodi di preavviso, malattia, maternità o infortunio
  5. e) le ferie hanno di regola carattere continuativo, frazionabili in non più di due periodi, salvo diverso accordo tra le parti.

Per i lavoratori domestici di cittadinanza non italiana, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie adeguato, al fine di potersi recare nel proprio paese d’origine e soggiornarci più a lungo, è stata prevista dalla contrattazione collettiva la seguente eccezione:
su sua richiesta, e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.  Tuttavia, per poter mettere in pratica questa opzione, è necessario che il lavoratore sia alle dipendenze del proprio datore di lavoro da almeno un paio d’anni, altrimenti il datore di lavoro dovrebbe “anticipare” le ferie e potrebbe non essere disposto a farlo, non essendoci alcun obbligo di legge in tal senso.

Di conseguenza, qualora il lavoratore sia stato assunto da meno di due anni ed abbia comunque necessità di un periodo più lungo di assenza dal lavoro, rispetto alle ferie già maturate, per recarsi in patria, potrà chiedere di sommare alle ferie un periodo di aspettativa non retribuita, conservando il posto di lavoro, richiesta che potrà essere accolta o meno dal datore di lavoro.

La famiglia, avendo la possibilità e soprattutto la disponibilità finanziaria necessarie, nel frattempo potrà assumere un lavoratore domestico in sostituzione del lavoratore in ferie con un contratto a tempo determinato. Alla fine dell’estate, fortunatamente, tutto tornerà alla normalità!

Buone vacanze!

Cosa c’è da sapere sulle ferie del collaboratore domestico secondo l’articolo 2243 del codice civile e l’articolo 18 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

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Photo by Ross Sneddon on Unsplash

 

 

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