Distacco, ingaggio e messa “a fattor comune”, codatorialità  e contitolarità.

Ogni anno, il nostro Studio si pone degli obiettivi. Uno di questi riguarda, in genere, quello di individuare un tema, un filone  o un nuovo ambito di lavoro da studiare, esplorare e approfondire, per rispondere sempre meglio e con maggior efficacia alle sollecitazioni che ci arrivano dai nostri stessi clienti o dagli enti con cui collaboriamo, siano essi agenzie formative, fondazioni  o altro. Questo è l’anno delle reti d’impresa  sotto il profilo dei rapporti di lavoro. Avevamo iniziato a parlarne a fine 2022 e ora possiamo dire di saperne un po’ di più, anche grazie all’invito a partecipare come relatori all’Evento dedicato alle reti d’impresa, intese come opportunità per rafforzare le filiere agro-alimentari in Toscana, evento che si è tenuto in una bella giornata di primavera,  all’interno di una splendida cornice come quella della Certosa di Pontignano (Siena). Il compito a noi affidato è stato quello di raccontare qual è lo stato dell’arte rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro, nell’ambito delle cosiddette “rete-contratto” e “rete-soggetto”,  a professionisti del settore (aziende agricole, agronomi, consulenti  aziendali). La finalità era quella di discutere tutti insieme delle buone pratiche per creare e gestire reti di imprese, nonché di  individuare le opportunità che queste offrono soprattutto nel settore agricolo, in termini di sinergia, innovazione e crescita, un’occasione di confronto sulla base della esperienza del Progetto Integrato di Filiera USA.LI, finanziato grazie al contributo della Regione Toscana. Ma, partiamo dall’inizio.

Cos’è un contratto di rete?

Si tratta di uno strumento negoziale introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 ma ancora poco diffuso e conosciuto nel mondo del lavoro. L’articolo 3 comma 4-ter del d.l. n. 5/2009 convertito in legge n. 33/99, stabilisce che «con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.»
Parole chiave, dunque: #imprese   #innovazione  #competitività   #scambio  #rete

In base ai dati contenuti nel Quarto rapporto dell’Osservatorio nazionale sulle reti d’impresa [https://www.infocamere.it/quarto-osservatorio-reti-impresa ], sono oltre 45mila le imprese coinvolte in 8.382 contratti registrati nelle Camere di Commercio di tutta Italia, un andamento in crescita nel quadriennio 2019-2022, con un  10% rispetto al solo 2021. Numeri in crescita, probabilmente anche a causa della crisi economica derivante dal virus COVID-19, poiché la pandemia ha indotto il governo a prevedere – per i soli anni 2020 e 2021 – la possibilità di stipulare contratti di rete con “causale di solidarietà” finalizzati a favorire:
a) il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite maggiormente dagli stati di emergenza  susseguitisi in quello stesso  periodo;
b)l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare l’attività nella fase di uscita dalla crisi.

Tornando al presente, dal 2009 in poi, altri due importanti modifiche legislative hanno interessato questa materia, nel 2013 e nel 2022, e oggi, le reti d’impresa possono assumere le sembianze di una rete-contratto o di una rete-soggetto e possono condividere i rapporti di lavoro ricorrendo a due strumenti, in particolare: il distacco e  la codatorialità; inoltre, le imprese agricole hanno anche un’ulteriore possibilità che è quella delle assunzioni congiunte all’interno di una rete d’impresa, anche mista purché il 40% di esse sia agricola.

Utilizzo e condivisione dei rapporti di lavoro nelle reti d’impresa

Il nostro maggior punto di interesse non poteva non riguardare l’utilizzo della prestazione lavorativa dei lavoratori nell’interesse comune e condiviso delle imprese che compongono la rete; ciò si realizza:

  1. attraverso una speciale disciplina del distacco che ne semplifica il ricorso, dal momento che non è necessario dimostrare l’interesse del distaccante(uno degli aspetti più difficoltosi che spesso costringe a rinunciare a questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa) poiché l’interesse al distacco è riconosciuto automaticamente ed è implicito nell’operare dell’azienda all’interno di una rete;
  2. attraverso la codatorialità, istituto che consente l’individuazione di uno o più lavoratori da “ingaggiare” al servizio della rete, da mettere a “fattor comune”, attraverso regole stabilite a monte,  all’interno del contratto di rete stesso o di un apposito disciplinare;
  3. mediante una contitolarità del rapporto di lavoro limitatamente al caso di reti composte almeno per il 40% da imprese agricole; in questo caso, contitolarità equivale ad assunzione congiunta ma si può prescindere dalla presenza o meno di un gruppo di imprese o di un unico proprietario o di vincoli di affinità e di parentela tra gli imprenditori.

Dal punto di vista della possibile condivisione dei rapporti di lavoro tra rete-contratto e rete-soggetto, la differenza principale è che nella prima, i lavoratori sono alle dipendenze delle loro rispettive imprese, mentre nella seconda la stessa rete-soggetto può  assumere dipendenti in proprio  ma anche avvalersi dei dipendenti delle imprese retiste  e viceversa. La rete-soggetto, infatti, è dotata di soggettività giuridica oltre che di un fondo patrimoniale comune.

Inoltre, è proprio la presenza di un contratto di rete tra le imprese che consente questo ‘scambio’ di lavoratori senza che ciò si configuri come una somministrazione di lavoro irregolare o un’intermediazione illecita di manodopera, pur rimanendo in ogni caso applicabile il regime di responsabilità solidale,  salvo quella in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro poiché quest’ultima è sempre a carico di chi riceve la prestazione lavorativa.

Ci siamo ripromessi di redigere una sorta di vademecum da proporre alle nostre aziende poiché le casistiche sono tante e diverse fra loro, ma non v’è dubbio che questo strumento – che sia sotto forma di ‘rete-contratto’ o  ‘rete-soggetto’ – è un’opportunità perché offre la possibilità di creare una sorta di “mercato interno del lavoro” tra le aziende,  di favorire l’aggregazione di micro e piccole imprese spesso impossibilitate ad avere al proprio interno tutte le figure professionali necessarie a garantire una maggiore qualità, a facilitare l’esercizio in comune di un’attività e, più in generale, a promuovere una maggiore competitività sul mercato o nuove sperimentazione di  metodi e strumenti innovativi .

 

 

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